Antifrode assicurativa: quando la testimonianza del convivente non basta

Antifrode assicurativa: quando la testimonianza del convivente non basta
22 Maggio 2017: Antifrode assicurativa: quando la testimonianza del convivente non basta 22 Maggio 2017

Le cause del nostro studio

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 2508/2016 del 9 agosto 2016, ha deciso una controversia civile in tema di assicurazione contro il furto.

Si trattava del furto di un autoveicolo che l’assicuratore contestava non essere in realtà mai avvenuto.

A questo fine la società assicuratrice convenuta aveva addotto tutta una serie di circostanze indiziarie, fra le quali quella, pressoché immancabile in questi casi, per cui l’assicurato non era riuscito a consegnare la seconda chiave dell’autoveicolo asseritamente sottrattogli e si era giustificato sostenendo che questa non gli sarebbe stata consegnata dal venditore in occasione dell’acquisto dell’autovettura, recentissimamente avvenuto (anche questa scusante abituale in situazioni analoghe).

In istruttoria aveva deposto la ex fidanzata e convivente dell’assicurato (che si era così qualificata), confermando la sparizione del veicolo, dopo che questo era stato parcheggiato nella pubblica via la sera precedente.

Il Tribunale ha ritenuto che tale deposizione testimoniale non fosse “da sola sufficiente, anche in ragione della scarsa attendibilità intrinsecamente attribuibile” alla testimone “per aver avuto quest’ultima con l’attore, sino a poco tempo prima, non soltanto uno stretto legame affettivo ma anche un’oggettiva convergenza di interessi, in ragione della convivenza”.

Nel giudizio del Tribunale hanno pesato anche gli anzidetti elementi presuntivi, che lo hanno indotto a ritenere necessaria la “prova rigorosa dell’evento dedotto a fondamento della pretesa, e cioè del furto”, prova che non è stata integrata dalla testimonianza anzidetta.

La decisione del Tribunale bresciano, se da un lato conferma l’importanza della valutazione da farsi in merito all’attendibilità dei testimoni (sia sotto il profilo soggettivo delle relazioni che questi possono avere con le parti in causa, sia sotto quello oggettivo dell’intrinseca coerenza delle dichiarazioni rese), dall’altro evidenzia una volta di più il peso assolutamente determinante che rivestono, nei giudizi civili riguardanti le frodi assicurative, gli elementi indiziari che depongono per la simulazione del furto.

La puntuale allegazione e la prova di tali circostanze di fatto risulta quindi decisiva ai fini dell’esito delle controversie di questo genere.

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